Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 5  novembre
2008 rep. n. 22304 (all. 1), rogata  dal  Segretario  Generale  della
Giunta Provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 3869 del 27 ottobre 2008 (all.  2),  dagli  avv.  proff.  Giuseppe
Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e  per
l'effetto del provvedimento del Questore della Provincia  di  Bolzano
n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  16  settembre  2008,  comunicato   alla
Provincia di Bolzano in data 16 settembre  2008,  con  cui  e'  stata
disposta  la  chiusura  per  10  giorni,  ai  sensi   dell'art.   100
T.U.L.P.S., dell'esercizio pubblico - bar  caffe'  «Bar  Casablanca»,
sito in Bolzano, Piazza Verdi n. 7, gestito da  Zahouani  Mostafa,  e
della relativa lettera di comunicazione, datata  16  settembre  2008,
giunta al protocollo provinciale in data 16 settembre 2008 (all.  3),
nonche' del provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano  n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano in data 22  ottobre  2008,  con  cui  e'  stata  disposta  la
chiusura  per  15  giorni,  ai  sensi   dell'art.   100   T.U.L.P.S.,
dell'esercizio  pubblico -  bar  caffe'  «Bar  Casablanca»,  sito  in
Bolzano, Piazza Verdi n. 7, gestito  da  Zahouani  Mostafa,  e  della
relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta  al
protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (all. 4). 
    Con provvedimento del n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  16  settembre
2008, il Questore della Provincia di Bolzano, ha disposto la chiusura
per 10 giorni, ai  sensi  dell'art.  100  T.U.L.P.S.,  dell'esercizio
pubblico - bar caffe' «Bar Casablanca», sito in Bolzano, Piazza Verdi
n. 7, gestito da Zahouani Mostafa, titolare di licenza  di  esercizio
n. 882/3324, rilasciata dal Sindaco del Comune di Bolzano in data  21
agosto 2008. 
    L'intervenuta  adozione  di  siffatto  provvedimento   e'   stata
comunicata alla Provincia di Bolzano con lettera datata 16  settembre
2008, giunta in pari data al protocollo provinciale. 
    La pretesa esigenza cautelare su cui il provvedimento e'  fondato
si riconnette all'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di
polizia, della presenza abituale presso  il  succitato  esercizio  di
persone  pregiudicate,  e  dalla  violazione  delle  disposizioni  in
materia di orario di chiusura dei locali pubblici. 
    Successivamente, il questore si determinava ad emettere un  nuovo
provvedimento  di  chiusura  temporanea  per  15  giorni  del  locale
predetto, disposta a seguito dell'intervento delle forze  di  polizia
finalizzato a sedare una rissa in corso tra persone  di  nazionalita'
straniera, intervento in esito al quale veniva, altresi', disposto il
sequestro di 2 g di cocaina. 
    Tale provvedimento, recante anch'esso  il  numero  di  protocollo
11-A/2008/P.A.S.I., datato 21 ottobre  2008  veniva  comunicato  alla
Provincia di Bolzano in data 22 ottobre 2008. 
    Siffatti provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio,  in
realta',   operando   un'illegittima   invasione   delle   competenze
provinciali in materia di «esercizi pubblici», «turismo ed  industria
alberghiera» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla  pubblica
sicurezza», e delle  attribuzioni  gia'  spettanti  all'autorita'  di
pubblica sicurezza, ma assegnate al presidente della provincia  dallo
statuto speciale e dalle norme di  attuazione,  risultano  gravemente
lesivi delle prerogative costituzionali  della  ricorrente  Provincia
autonoma di Bolzano - come segnalato dalla medesima provincia con  la
propria nota del 16 settembre 2008  (all.  5)  -,  e  si  configurano
conseguentemente illegittimi per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
    1. - Violazione degli articoli 8, comma 1, n. 20),  9,  comma  1,
nn. 6 e 7), 16, 20 e 107  del  d.P.R.  n.  670/1972,  del  d.P.R.  n.
686/1973 e del d.lgs. n. 266/1992, nonche' degli artt. 6,  97  e  117
della Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 
    1.1. - Con l'adozione dei provvedimenti di cui  in  epigrafe,  il
Questore della Provincia di Bolzano ha dato  corso  ad  una  evidente
violazione delle competenze provinciali, che la Provincia di  Bolzano
ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche'  i
provvedimenti amministrativi in questione,  datati,  rispettivamente,
16 settembre 2008 e 22  ottobre  2008,  avesse  efficacia  temporanea
fissata in dieci e quindici giorni,  decorrenti  dalla  notificazione
dei medesimi, e abbiamo, dunque,  dispiegato  i  propri  effetti  per
intero. 
    Infatti, l'esaurimento degli effetti dell'atto  impugnato  lascia
aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, cosi',
l'interesse della parte  ricorrente  ad  ottenere  la  decisione  del
ricorso, con  l'eventuale  annullamento  dell'atto  emanato,  di  cui
l'effetto  e'  cessato  (Corte  costituzionale,  n.  22/2006;   Corte
costituzionale, n.289/1993; Corte costituzionale, n. 3/1962). 
    1.2. - La Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di  peculiari
competenze in materia di «turismo e industria alberghiera»  (art.  8,
comma 1, n. 20, St.), «spettacoli pubblici per  quanto  attiene  alla
pubblica sicurezza» (art.  9,  comma  1,  n.  6,  St.)  ed  «esercizi
pubblici» (art. 9, comma 1, n. 7, St.), sia  di  natura  legislativa,
sia, ai sensi dell'art. 16 St., amministrativa. 
    L'art. 9, comma 1, n. 7), St., piu' in  particolare,  attribuisce
alla provincia la potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello
Stato  ai  fini  della  pubblica  sicurezza»  e  della  facolta'  del
Ministero  dell'interno  di  «anullare  d'ufficio,  ai  sensi   della
legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella  materia,  anche
se definitivi»: l'esercizio di tale potere di autotutela non puo' che
avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non
comprendendosi,  altrimenti,  ne'  il  fondamento,  ne  la  ratio  di
siffatta prerogativa ministeriale. 
    L'art. 16 dello Statuto di autonomia  prevede,  poi,  che  «nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme legislative, le relative potesta' amministrative, che  in  base
all'ordinamento  preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,   sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». 
    L'art. 20, comma 1, dello Statuto di autonomia, dispone, inoltre,
che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia  [...]  di  esercizi  pubblici»,  stabilendo  che   sono   di
competenza del questore  le  «altre  attribuzioni  che  le  leggi  di
pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto». La norma e' chiara
ed univoca nella sua interpretazione: il questore e'  competente  per
l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo  ove  intervenga  in
materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma 1, statuto  di
autonomia. A cio' si aggiunga il disposto dell'art. 9, comma 1, n. 6,
St.,  il  quale  prevede  che  spetta  alla  provincia  la   potesta'
legislativa concorrente in materia di spettacoli pubblici «per quanto
attiene alla pubblica sicurezza»: il combinato disposto  di  siffatta
prescrizione con l'art.  16  St.  assegna  alla  provincia  anche  le
correlative competenze amministrative. 
    Nell'esercizio delle descritte attribuzioni, il presidente  della
provincia, ex articoli 20 e 22 St., si avvale degli organi di polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. 
    L'art. 3,  comma  1,  d.P.R.  n.  686/1973,  e'  esplicito,  poi,
nell'affermare che, «nelle materie di cui all'art. 20,  primo  comma,
dello  statuto,  i   provvedimenti   che   le   leggi   attribuiscono
all'autorita' di pubblica sicurezza sono  adottati,  nell'ambito  del
rispettivo territorio, dal presidente della giunta  provinciale»:  al
presidente della  giunta  provinciale  sono  assegnate  espressamente
funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate
dall'art.  20  dello  statuto  di  autonomia.  Il  Presidente   della
Provincia  di  Bolzano  e',  quindi,  anche  Autorita'  di   Pubblica
Sicurezza, cui  compete  l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  a
garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. 
    L'art. 4, comma 1, d. lgs. n.  266/1992,  stabilisce  che  «nelle
materie di competenza propria della regione o delle province autonome
la  legge  non  puo'  attribuire   agli   organi   statali   funzioni
amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo». Ai sensi  del  successivo
comma 2, poi,  «quando  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  gli
organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali  riscontrino
violazioni di  norme  o  provvedimenti  rispettivamente  regionali  o
provinciali,   ovvero   statali,   ne    riferiscono    all'autorita'
amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti». 
    L'ordinamento, quindi, individua nel presidente  della  provincia
il titolare di poteri di pubblica sicurezza in  determinate  materie,
qualificando  in  via  meramente  residuale  i  poteri  di   pubblica
sicurezza spettanti agli organi statali. 
    In base allo statuto speciale (norma di rango costituzionale)  ed
alle relative norme di attuazione (rango di legge  rinforzata -  art.
107 St.), nella Provincia di Bolzano la  linea  di  demarcazione  non
corre, dunque, fra le funzioni di  polizia  amministrativa  e  l'area
delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia  anche
all'interno di  quest'ultima,  per  separare  alcune  funzioni  dalle
altre. 
    Non trova, conseguentemente, applicazione tout court il  criterio
risolutivo del  conflitto  di  attribuzione  individuato  da  codesta
ecc.ma  Corte  nella  contrapposizione  della  nozione  di  «pubblica
sicurezza» a  quella  di  «polizia  amministrativa  locale»,  che  ha
condotto, in altri giudizi,  concernenti  le  regioni  ordinarie,  ad
affermare  la  legittimita'  di  interventi  statali  in  materie  di
competenza  regionale,  poiche'  volti   a   salvaguardare   l'ordine
pubblico. Tale criterio puo' essere applicato solo ove sia  possibile
individuare - e non e' il caso  della  Provincia  di  Bolzano,  nelle
materie sopra indicate - una  netta  separazione  tra  i  compiti  di
polizia  amministrativa  locale  e  gli  interventi  a  tutela  della
pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex  art.  117,
secondo comma, lettera h), della Costituzione, in senso  restrittivo,
come volti alla prevenzione dei reati o al  mantenimento  dell'ordine
pubblico  (Corte  costituzionale  nn.  407/2002;  383/2005;   6/2004;
162/2004; 95/2005). 
    Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorita'  statale
di pubblica sicurezza  non  hanno  comunque  rilevanza  esterna  alla
materie di cui agli articoli 8, comma 1, n. 20, 9, comma 1, nn. 6 e 7
e 20, St., ed alle connesse attribuzioni provinciali, sia di  matrice
legislativa  che,  per   quanto   qui   piu'   direttamente   rileva,
amministrativa, non attenendo in  modo  diretto  all'ordine  pubblico
strettamente   inteso,   quanto   piuttosto   rientrando   nell'ampia
competenza provinciale delimitata dallo statuto di autonomia e  dalle
relative norme di attuazione, a norma dei quali il  presidente  della
provincia  esercita  le  attribuzioni  spettanti   all'autorita'   di
pubblica sicurezza previste dalle  leggi  vigenti  nelle  materie  di
competenza provinciale, avvalendosi anche  degli  organi  di  polizia
statale, oltre che della polizia locale. 
    La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte  deve,
pertanto,  essere  risolta  tenendo  conto  delle  sopra   richiamate
disposizioni statutarie e di  attuazione  statutaria,  che  riservano
alla  Provincia  di  Bolzano  competenze   piu'   ampie   di   quelle
riconosciute alle regioni ordinarie, le quali peraltro apparivano non
marginali gia' prima della revisione costituzionale del 2001, in base
ad un criterio di riparto affidato alla verifica  se,  nell'attivita'
di gestione di bar e caffe', «sicurezza e ordine pubblico -  rispetto
ad  ogni  altro  interesse  pubblico  e  segnatamente  rispetto  allo
sviluppo economico della comunita' locali [...] - assumano un rilievo
talmente preminente da  imporre,  come  soluzione  costituzionalmente
obbligata, che le funzioni e i compiti in  materia  siano  attribuiti
non all'autorita' locale, ma a quella di  pubblica  sicurezza  e  che
comunque in capo  a  questa  debba  essere  mantenuto  il  potere  di
disporre sospensioni, revoche o annullamenti» (Corte  costituzionale,
n. 290/2001); competenze provinciali che oggi, anche alla luce  della
legge cost. n. 3/2001, non possono certamente dirsi  recessive,  pena
l'evidente violazione, sotto il profilo  del  particolare  regime  di
autonomia   spettante   alle   province   autonome,   dei    principi
costituzionali,  che  giustificano  interventi  statali   tesi   alla
valorizzazione delle peculiarita' delle  province  medesime  (art.  6
Cost.) e non alla compressione delle stesse. 
    A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie  e
di  attuazione  statutaria  posto  a  tutela   dell'autonomia   della
ricorrente, appare necessario accertare se l'intervento del  questore
sia giustificabile alla luce  di  sovraordinate  esigenze  di  tutela
dell'ordine  pubblico  strettamente   intese   o   non   costituisca,
piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali. 
    A  questo  riguardo,  occorre  osservare   che   il   legislatore
provinciale, con la l. p. n. 58/1988, ha individuato peculiari misure
a  tutela  del  corretto  esercizio  dell'attivita'  ricettiva,   nel
rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza: l'art. 47, comma 3, l.
p. n. 58/1988, dispone infatti che, «ove un  pubblico  esercizio  sia
abituale ritrovo di persone pregiudicate o  pericolose  o  sia  stato
luogo di tumulti o  gravi  disordini,  o  costituisca,  comunque,  un
pericolo per 1'ordine, la  moralita'  o  la  sicurezza  pubblica,  il
sindaco puo' sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo  di
tre mesi, oppure anticipare, in casi meno  gravi  o  di  reiterato  o
indebito disturbo del vicinato a causa dell'attivita'  dell'esercizio
stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che  hanno  determinato
la sospensione si ripetano, puo' revocare la licenza di esercizio». 
    Da un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza
di una rete di tutela sufficiente ad assicurare che  l'attivita'  del
pubblico  esercizio  si  svolga  in  modo  regolare  e   sicuro,   e,
dall'altro,  la  medesima  attivita'  non  presenta   caratteristiche
connaturate tali da rendere immanente il rischio della commissione di
reati. 
    Non rilevando  finalita'  intrinseche  alla  materia  dell'ordine
pubblico, nell'accezione  restrittiva  delineata  da  codesta  ecc.ma
Corte (Corte costituzionale nn. 237/2006; 383/2005; 6/2004; 162/2004;
95/2005), e' evidente che l'esercizio dei poteri di intervento  sulla
gestione  dell'esercizio  spetta  unicamente  al   presidente   della
provincia. 
    Richiamando ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con
riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie  e  degli  enti
locali, applicabili a fortiori alla ricorrente ai sensi dell'art. 10,
legge n. 3/2001, essendo, «rimasto  integro  il  potere  generale  di
prevenzione  e  repressione   dei   reati   [...],   si   e'   venuta
ridimensionando  quella  sua  proiezione  provvedimentale,   che   si
esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attivita'  economica,
per dar  luogo  ad  un  nuovo  equilibrio  di  poteri  tra  Stato  ed
autonomie,  che  vede  riservata  al  primo  l'adozione   di   misure
ablatorie,  preventive  e  repressive,   sulla   base   peraltro   di
procedimenti  interamente   giurisdizionalizzati   in   ossequio   ad
un'accezione piu' rigorosa del principio dello Stato di diritto,  nei
soli  casi  in  cui  l'attivita'  economica  sia  cosi'  strettamente
connessa con la criminalita' organizzata  da  esserne  essa  medesima
espressione» (Corte costituzionale, n. 290/2001). 
    In ogni altro caso, «quando venga in  considerazione  l'attivita'
di privati a contenuto economico,  nelle  svariate  forme  giuridiche
nelle quali essa  puo'  manifestarsi,  la  scelta  di  larga  massima
compiuta dal legislatore [...] e'  stata  quella  di  rimettere  ogni
valutazione agli organi che  sono  espressione  diretta  o  indiretta
della comunita', sulla non irragionevole premessa che siano in  primo
luogo  questi,  per  la  loro  maggiore  vicinanza  alle  popolazioni
amministrate, ad averne 
    a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del  principio  di
sussidiarieta» (Corte cost., n. 190/2001). 
    L'attribuzione a livello provinciale della competenza legislativa
ed amministrativa, ivi compresa quella della garanzia della sicurezza
pubblica, in determinate materie risponde,  dunque,  ad  esigenze  di
contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed  un
sufficiente  grado  di  accentramento  della   funzione,   certamente
necessario posta la natura degli interventi richiesti, in ossequio ai
principi  di  cui  all'art.   97   della   Costituzione,   rafforzati
nell'ambito del quadro  statutario  e  di  attuazione  statutaria,  a
salvaguardia dell'autonomia  speciale  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    In Provincia di Bolzano, tale  impostazione  -  oltre  che  dalle
richiamate disposizioni statutarie e di attuazione  statutaria  -  e'
rafforzata anche dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59,  l.p.
n. 58/1988, nel territorio provinciale, 
    a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
non trova piu' applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931. 
    Posto che il  questore  fonda  l'adozione  dei  provvedimenti  di
chiusura temporanea  del  pubblico  esercizio  proprio  sul  disposto
dell'art. 100, r.d. n.  773/1931,  e'  chiaro  che  i  medesimi  sono
affetti da grave illegittimita', e non possono che essere  annullati:
e' indubbio che l'adozione da parte del questore dei provvedimenti di
chiusura dell'esercizio di cui in parola ha concretato un'evidente ed
illegittima lesione delle prerogative provinciali e merita di  essere
censurata,  in  quanto  espressione  di  poteri  di  polizia  la  cui
rilevanza si esaurisce  all'interno  delle  attribuzioni  provinciali
come delineate dallo statuto di autonomia, oltre che dalle richiamate
norme di attuazione, senza involgere quegli interessi  ulteriori  che
e'  compito  dello  Stato  tutelare   attraverso   la   preservazione
dell'ordine pubblico.